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REGOLAMENTO GIOCO DEL SUPERENALOTTO COMPLETO
Approvato con Decreto Ministeriale del 29 ottobre 1957 e, da ultimo, modificato con Decreto-Legge 28 dicembre 2001, n. 452
Art. 1 - L'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Rapporti con Enti Esterni esercita ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legislativo 14 aprile 1948, n. 496, un concorso pronostici abbinato alle estrazioni del gioco del lotto. Detto concorso, istituito col Decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro del Tesoro, numero 16781 del 9 luglio 1957, registrato alla Corte dei Conti il 29 luglio 1957, reg. n. 20 Finanze, foglio n. 175, è disciplinato dalle norme per l'applicazione e l'esecuzione del Decreto Legislativo 14 aprile 1948, n. 496, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato con il Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, nonché dal presente regolamento speciale.
Art. 2 - La gestione del Concorso è affidata, giusta decreto del Ministro delle Finanze del 22 gennaio 1996, alla SISAL S.p.A., con sede in Milano, che assume la qualifica di gestore ai sensi dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581.
Art. 3 - Il concorso consiste nel pronosticare i primi numeri estratti nelle ruote del lotto di Bari, Firenze, Milano, Napoli, Palermo e Roma, indipendentemente dalla posizione dei sei pronostici rispetto all'ordine alfabetico delle ruote. Per ogni pronostico indovinato si consegue un punto; la somma dei punti (massimo sei) si prende a base per la determinazione dei vincitori, come previsto dall'art. 14. Per il conseguimento della vincita di seconda categoria il pronosticatore deve indovinare cinque dei sei numeri primi estratti nelle ruote del lotto di cui al primo comma del presente articolo e il numero primo estratto nella ruota di Venezia, denominato "numero complementare". Se il primo estratto di una ruota sia un numero uguale al primo estratto di una ruota che in ordine alfabetico la precede, ai fini della determinazione dei numeri vincenti, viene preso in considerazione il secondo numero estratto; se anche il secondo estratto sia un numero uguale al primo estratto di altra ruota che precede, viene preso in considerazione il terzo numero estratto, e così via. La medesima procedura si applica anche nei confronti del numero complementare. Qualora non sia possibile determinare una combinazione vincente di prima categoria con punti 6 o di seconda categoria, con punti 5 più il numero complementare, perché nelle sei ruote utili per l'individuazione del pronostico vengono estratti numeri uguali o per qualsiasi altro motivo, si applica la disposizione prevista al terzo comma dell'art. 14.
Art. 4 - La partecipazione al concorso deve tassativamente avvenire servendosi di apposite schede stampate e distribuite dall'Ente gestore convalidabili mediante macchine validatrici elettroniche. La scheda è composta da due sezioni, la prima, destinata alla marcatura, è suddivisa in due pannelli recanti ciascuno novanta caselle contrassegnate ognuna da un numero da 1 a 90, quanti sono i numeri del lotto oggetto del pronostico.
Art. 5 - Il giocatore esprime il proprio pronostico mediante l'apposizione nell'apposita casella, in corrispondenza del numero da pronosticare, di un segno idoneo ad essere individuato dall'apparecchiatura di lettura della macchina. l pronostico deve essere formulato marcando, senza correzioni o alterazioni o contraddizioni, il numero che si intende pronosticare primo estratto in una qualsiasi delle sei ruote del lotto indicate nel primo comma dell'art. 3. La seconda sezione della scheda è destinata alla stampa effettuata dalla macchina validatrice che riporterà in chiaro i numeri derivanti dalla lettura delle marcature effettuate nella prima sezione dal giocatore. Sulla medesima scheda è ammessa la effettuazione di giocate singole e/o sistemistiche integrali da un minimo di 2 ad un massimo di 38.760 giocate. Una giocata minima si compila marcando sei numeri su ciascun pannello della prima sezione della scheda. Una giocata sistemistica si effettua marcando da un minimo di sette ad un massimo di venti delle novanta caselle contrassegnate dai novanta numeri del lotto, ottenendosi più giocate, secondo la formula delle combinazioni semplici, il cui sviluppo matematico è il seguente:
Marcando |
Si effettuano |
7 numeri |
7 giocate |
8 numeri |
28 giocate |
9 numeri |
84 giocate |
10 numeri |
210 giocate |
11 numeri |
462 giocate |
12 numeri |
924 giocate |
13 numeri |
1.716 giocate |
14 numeri |
3.003 giocate |
15 numeri |
5.005 giocate |
16 numeri |
8.008 giocate |
17 numeri |
12.376 giocate |
18 numeri |
18.564 giocate |
19 numeri |
27.132 giocate |
20 numeri |
38.760 giocate |
È consentita la partecipazione al concorso con giocate a combinazioni sistemistiche, da un minimo di 2 ad un massimo di 38.760 giocate, mediante l'indicazione dei pronostici "basi" e dei pronostici "varianti", utilizzando apposite schede distribuite dall'Ente gestore, convalidabili mediante macchine elettroniche. La scheda a combinazioni sistemistiche è composta da due sezioni, la prima, destinata alla marcatura, è costituita da due pannelli, uno per la marcatura dei pronostici "basi" e l'altro per la marcatura delle "varianti". Il primo è suddiviso in novantacinque caselle, cinque per la scelta della combinazione dei numeri indicati nel pannello "basi" con i numeri indicati nel pannello "varianti" e novanta, contrassegnate ciascuna da un numero da uno a novanta quanti sono i numeri del lotto, per la marcatura dei pronostici "basi"; il secondo per la marcatura delle "varianti", è suddiviso in novanta caselle recanti ognuna un numero da uno a novanta. Le giocate vengono effettuate marcando, senza correzioni o alterazioni o contraddizioni, almeno sette numeri differenti fra loro di cui almeno uno nel pannello "basi" e almeno due nel pannello "varianti". Se nel pannello "basi" vengono marcati più numeri dovrà essere marcata anche una delle cinque caselle per la scelta della combinazione dei numeri indicati in "basi" presi uno, due, tre, quattro, cinque alla volta, rispettivamente con cinque, quattro, tre, due, uno dei numeri indicati nel pannello "varianti". Nel caso di marcatura dei numeri su un solo pannello si otterranno combinazioni integrali con un minimo di sette giocate. La seconda sezione è destinata alla convalida ed alla stampa in chiaro effettuata dalla macchina validatrice che riporterà in sequenza i numeri derivanti dalla lettura delle marcature risultanti nella prima sezione. E' consentita la possibilità di effettuare giocate sistemistiche denominate "a caratura". La giocata a caratura, organizzata e convalidata dal ricevitore, viene dallo stesso ripartita in quote, da un minimo di due ad un massimo di centoventicinque, rappresentate ciascuna da cedole stampate dalla macchina validatrice, per essere vendute ai giocatori. Il prezzo unitario di ciascuna quota o cedola, pari al valore complessivo delle giocate diviso per il numero delle quote, non può essere inferiore a EUR 5,00.
Art. 6 - La convalida viene effettuata dal ricevitore introducendo la scheda di partecipazione al concorso nella apposita apertura della macchina validatrice che, all'atto dell'inserimento, evidenzia su un visualizzatore l'importo della giocata. Ottenuto l'assenso del pronosticatore, il ricevitore premerà l'apposito tasto di convalida. La convalida risulta dalla scritturazione, operata dalla macchina validatrice nella seconda sezione della scheda, oltre che dei numeri pronosticati, anche dei seguenti dati: i codici di controllo, il numero che contraddistingue il concorso settimanale, la data di estrazione dei numeri del lotto al quale il concorso stesso si riferisce, il codice di zona, il codice di ricevitoria, il codice della validatrice, il numero di giocate convalidate e il numero progressivo della giocata, la data e l'ora della convalida. A tutti gli effetti della giocata valgono i numeri stampati dalla macchina validatrice sulla scheda. All'atto del ritiro della scheda convalidata il giocatore è tenuto a controllarla e, nel caso di difformità tra i pronostici marcati manualmente e quelli stampati dalla macchina o di altre anomalie, ha la facoltà di chiedere l'annullo della scheda convalidata, previa restituzione al ricevitore della scheda predetta. E' consentita la stampa e la convalida, realizzate dalla macchina validatrice su speciali schede anche senza riquadri di marcatura, di giocate generate dalla stessa macchina validatrice o da un computer ad essa collegato. All'atto del ritiro di tale scheda, il giocatore è tenuto ad accertare l'esatta convalida delle giocate in essa stampate.
Art. 7 - Dopo la convalida, il partecipante ritira la scheda convalidata, che deve essere da lui custodita con ogni cura e diligenza costituendo documento valido per il ritiro dei premi. Tutti i dati trascritti dalla macchina validatrice sulla scheda giocata e convalidata vengono registrati nella memoria interna della stessa validatrice ed in una seconda carta memoria estraibile e successivamente trasmessi, all'ora stabilita dall'Ente gestore, via linea telefonica, all'elaboratore zonale di competenza. L'elaboratore zonale, ubicato in un apposito Centro Elaborazione Dati, provvederà a trasferire, previ gli opportuni controlli, tutti i dati ricevuti su appositi dischi ottici scrivibili una sola volta, rileggibili e non modificabili che, consegnati alla Commissione di Zona prima dell'inizio delle estrazioni del lotto, costituiscono, a tutti gli effetti, le matrici delle schede del concorso.
Art. 8 - La posta unitaria di partecipazione al concorso e' di EUR 0,408 per colonna. La giocata minima non può essere inferiore a due poste. Per partecipare al concorso occorre consegnare la scheda compilata e pagare le poste relative. La partecipazione dovrà effettuarsi presso gli uffici dell'Ente gestore appositamente designati. A scelta e sotto la esclusiva responsabilità dei partecipanti, la partecipazione può altresì effettuarsi presso "ricevitori autorizzati" dall'Ente, i quali agiscono per incarico dei partecipanti e sono obbligati ad osservare e far osservare dai partecipanti stessi tutte le norme che disciplinano il concorso. Le ricevitorie debbono essere contraddistinte da apposita insegna di caratteristiche uniformi. A decorrere dal 1 gennaio 2002, il compenso dovuto dal giocatore al ricevitore per la partecipazione al concorso pronostici Enalotto e' fissato nella misura dell'8 per cento del costo al pubblico per colonna pari a EUR 0,50. Analoga somma è dovuta quando l'accettazione delle giocate è fatta presso gli uffici dell'Ente gestore. E' consentita l'effettuazione di due o più giocate, valevoli per più concorsi consecutivi con le schede di cui all'art. 4 e seguenti, in tal caso, i dischi ottici in cui sono registrate tali giocate resteranno archiviati, secondo le modalità di cui all'art. 10, fino all'espletamento dei concorsi cui si riferiscono. Il monte premi è costituito dal 38% dell'ammontare complessivo delle poste di gioco di cui all'art. 2 della legge 29 settembre 1965, n. 1117, nonché dal 35% del diritto fisso previsto dall'art. 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
Art. 9 - L'Ente gestore stabilisce la data e l'ora di cessazione dell'accettazione delle giocate. In ogni caso le matrici elettroniche delle schede debbono risultare custodite negli archivi di cui al successivo art. 10 prima dell'ora fissata per le estrazioni del lotto.
Art. 10 - Per la custodia delle matrici, presso ogni sede di zona o altro ufficio abilitato dell'Ente gestore, è predisposto un apposito locale nel quale sono sistemati uno o più armadi di sicurezza provvisti di serratura a tre chiavi differenti e congegno di controllo. Prima dell'ora di inizio delle estrazioni del lotto, vengono depositati negli archivi di cui al primo comma del presente articolo, i dischi ottici scrivibili una sola volta e non modificabili di cui all'art. 7. In caso di parziale o totale impossibilità di registrazione delle giocate sui dischi ottici, saranno archiviati, previa verbalizzazione le carte memoria e/o i tabulati stampati dall'elaboratore zonale contenente l'elenco di tutte le giocate registrate, i cui dati valgono ad ogni effetto del concorso. Le operazioni connesse con la custodia sono controllate e sorvegliate da una Commissione composta dal Direttore Regionale delle Entrate o da un suo rappresentante, da un funzionario amministrativo di prefettura, in rappresentanza del Prefetto e da un rappresentante del Sindaco. La Commissione verbalizza il numero dei dischi ottici e/o delle carte memoria e/o dei tabulati da custodire, i dati relativi al numero delle schede giocate, il numero delle giocate annullate e il totale delle giocate da conteggiare a montepremi. Tutte le operazioni di archivio avvengono alla presenza dei tre componenti della Commissione la quale provvede alla chiusura dell'archivio e ne conserva le chiavi.
Art. 11 - Concorrono alla determinazione delle combinazioni vincenti solamente quelle risultanti dalle schede registrate nei dischi ottici e/o nelle carte memoria e/o contenute nei tabulati stampati dall'elaboratore zonale che, compilate e ricevute nei modi prescritti risultano custodite a norma dell'articolo precedente. Dette matrici elettroniche fanno stato in caso di contestazione. Qualora la scheda convalidata elettronicamente non fosse rinvenuta nell'archivio, la partecipazione al concorso deve considerarsi ad ogni effetto come non avvenuta ed il concorrente ha diritto solamente al rimborso della posta pagata, dietro consegna della scheda convalidata in suo possesso, esclusa, salvo il caso di dolo o colpa grave, ogni responsabilità tanto dell'Ente gestore e dei suoi ausiliari, quanto dei ricevitori autorizzati nello svolgimento delle rispettive attività. Tale disposto si applica anche nel caso in cui non fosse possibile ottenere la matrice elettronica dai dischi ottici o dalla carta memoria o non fosse leggibile la scheda stampata sui tabulati. L'Ente gestore, i suoi ausiliari ed i ricevitori autorizzati, ove in qualsiasi momento accertino la mancata trasmissione o ricezione delle giocate per via telefonica o della mancata consegna delle carte memoria estraibili, ne danno notizia al pubblico mediante avviso, che deve rimanere esposto nel locale di accettazione delle schede sino alla scadenza del termine per la presentazione dei reclami, previsto dall'art. 15. Le matrici elettroniche comunque mancanti sono escluse dal concorso anche nella ipotesi in cui la pubblicazione non sia stata effettuata o non sia stata regolare.
Art. 12 - Qualora prima del compimento delle operazioni di cui all'art. 13 dovesse verificarsi, per causa di forza maggiore, la distruzione totale o parziale dei dischi ottici e/o delle carte memoria e/o dei tabulati custoditi, le matrici elettroniche distrutte saranno dichiarate escluse dal concorso ed i relativi concorrenti avranno diritto solamente al rimborso della quota della posta destinata alla massa premi. La medesima norma sarà applicata qualora all'inizio delle operazioni di cui sopra dovesse essere constatata la non integrità dell'archivio o della sua chiusura. Ove le ipotesi di cui ai due commi precedenti dovessero verificarsi dopo il compimento delle operazioni previste dall'art. 13, saranno considerate valide solamente le giocate vincenti già accertate e verbalizzate, esclusa la facoltà di reclamo di cui all'art. 15.
Art. 13 - Avvenuta l'estrazione dei numeri del lotto, l'Ente gestore, conosciuti i risultati ufficiali dell'estrazione dei numeri del lotto, individuati i numeri vincenti a norma dell'art.3, provvede presso i propri uffici ove è avvenuta la custodia delle matrici elettroniche, a rilevare, mediante elaborazione elettronica dei dati registrati nella memoria dell'elaboratore zonale, le schede in cui vi siano combinazioni di numeri che possono essere dichiarate vincenti, comunicandone i dati alla Commissione di Zona di cui all'art. 10. La Commissione di Zona, previa constatazione dell'integrità dell'archivio e della sua chiusura, estrae dall'archivio stesso i dischi ottici e/o le eventuali carte memoria, inserisce la combinazione dei numeri vincenti in apposito elaboratore e provvede alla stampa delle schede che hanno totalizzato punteggio vincente e del relativo elenco, oppure estrae il tabulato dal quale rileverà le giocate recanti combinazioni vincenti. Dopo il controllo, la Commissione di Zona, stabilito il numero delle giocate che dovranno concorrere alla ripartizione del montepremi, provvede alla collocazione dei dischi ottici e/o carte memoria e/o tabulati nell'archivio e alla chiusura dell'archivio stesso, che potrà essere riaperto per la necessità di successive giornate di concorso solamente dopo la scadenza del termine dei reclami di cui all'art. 15. Le operazioni della Commissione vengono svolte senza l'intervento di estranei ad eccezione di eventuali collaboratori nominati dall'Amministrazione delle Finanze e sono descritte in un apposito verbale al quale sono allegati gli elenchi delle schede vincenti. Sono escluse, senza alcun diritto da parte dei concorrenti, dalla determinazione delle giocate vincenti, le giocate le cui matrici elettroniche risultino indecifrabili in modo da non consentire l'accertamento dell'esattezza dei pronostici.
Art. 14
- così modificato dal "Decreto del Direttore Generale
dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 26 aprile 2005"
Art. 1 - L'articolo 14 del regolamento del concorso propostici Enalotto, emanato
con decreto ministeriale 29 ottobre 1957 e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente:
Art. 14" Le giocate
vincenti sono di norma di cinque categorie. Alla prima categoria appartengono
quelle in prefettura, in rappresentanza del Prefetto e da un rappresentante del
Sindaco. La Commissione verbalizza il numero dei dischi ottici e/o delle carte
memoria e/o dei tabulati da custodire, i dati relativi al numero delle schede
giocate, il numero delle giocate annullate e il totale delle giocate da
conteggiare a montepremi.
Tutte le operazioni di archivio avvengono alla presenza dei tre componenti della
Commissione la quale provvede alla chiusura dell'archivio e ne conserva le
chiavi.
Art. 11 - Concorrono alla determinazione delle combinazioni vincenti solamente quelle risultanti dalle schede registrate nei dischi ottici e/o nelle carte memoria e/o contenute nei tabulati stampati dall'elaboratore zonale che, compilate e ricevute nei modi prescritti risultano custodite a norma dell'articolo precedente. Dette matrici elettroniche fanno stato in caso di contestazione. Qualora la scheda convalidata elettronicamente non fosse rinvenuta nell'archivio, la partecipazione al concorso deve considerarsi ad ogni effetto come non avvenuta ed il concorrente ha diritto solamente al rimborso della posta pagata, dietro consegna della scheda convalidata in suo possesso, esclusa, salvo il caso di dolo o colpa grave, ogni responsabilità tanto dell'Ente gestore e dei suoi ausiliari, quanto dei ricevitori autorizzati nello svolgimento delle rispettive attività. Tale disposto si applica anche nel caso in cui non fosse possibile ottenere la matrice elettronica dai dischi ottici o dalla carta memoria o non fosse leggibile la scheda stampata sui tabulati. L'Ente gestore, i suoi ausiliari ed i ricevitori autorizzati, ove in qualsiasi momento accertino la mancata trasmissione o ricezione delle giocate per via telefonica o della mancata consegna delle carte memoria estraibili, ne danno notizia al pubblico mediante avviso, che deve rimanere esposto nel locale di accettazione delle schede sino alla scadenza del termine per la presentazione dei reclami, previsto dall'art. 15. Le matrici elettroniche comunque mancanti sono escluse dal concorso anche nella ipotesi in cui la pubblicazione non sia stata effettuata o non sia stata regolare.
Art. 12 - Qualora prima del compimento delle operazioni di cui all'art. 13 dovesse verificarsi, per causa di forza maggiore, la distruzione totale o parziale dei dischi ottici e/o delle carte memoria e/o dei tabulati custoditi, le matrici elettroniche distrutte saranno dichiarate escluse dal concorso ed i relativi concorrenti avranno diritto solamente al rimborso della quota della posta destinata alla massa premi. La medesima norma sarà applicata qualora all'inizio delle operazioni di cui sopra dovesse essere constatata la non integrità dell'archivio o della sua chiusura. Ove le ipotesi di cui ai due commi precedenti dovessero verificarsi dopo il compimento delle operazioni previste dall'art. 13, saranno considerate valide solamente le giocate vincenti già accertate e verbalizzate, esclusa la facoltà di reclamo di cui all'art. 15.
Art. 13 - Avvenuta l'estrazione dei numeri del lotto, l'Ente gestore, conosciuti i risultati ufficiali dell'estrazione dei numeri del lotto, individuati i numeri vincenti a norma dell'art.3, provvede presso i propri uffici ove è avvenuta la custodia delle matrici elettroniche, a rilevare, mediante elaborazione elettronica dei dati registrati nella memoria dell'elaboratore zonale, le schede in cui vi siano combinazioni di numeri che possono essere dichiarate vincenti, comunicandone i dati alla Commissione di Zona di cui all'art. 10. La Commissione di Zona, previa constatazione dell'integrità dell'archivio e della sua chiusura, estrae dall'archivio stesso i dischi ottici e/o le eventuali carte memoria, inserisce la combinazione dei numeri vincenti in apposito elaboratore e provvede alla stampa delle schede che hanno totalizzato punteggio vincente e del relativo elenco, oppure estrae il tabulato dal quale rileverà le giocate recanti combinazioni vincenti. Dopo il controllo, la Commissione di Zona, stabilito il numero delle giocate che dovranno concorrere alla ripartizione del montepremi, provvede alla collocazione dei dischi ottici e/o carte memoria e/o tabulati nell'archivio e alla chiusura dell'archivio stesso, che potrà essere riaperto per la necessità di successive giornate di concorso solamente dopo la scadenza del termine dei reclami di cui all'art. 15. Le operazioni della Commissione vengono svolte senza l'intervento di estranei ad eccezione di eventuali collaboratori nominati dall'Amministrazione delle Finanze e sono descritte in un apposito verbale al quale sono allegati gli elenchi delle schede vincenti. Sono escluse, senza alcun diritto da parte dei concorrenti, dalla determinazione delle giocate vincenti, le giocate le cui matrici elettroniche risultino indecifrabili in modo da non consentire l'accertamento dell'esattezza dei pronostici.
Art. 14
- così modificato dal "Decreto del Direttore Generale
dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 26 aprile 2005"
Art. 1 - L'articolo 14 del regolamento del concorso propostici Enalotto, emanato
con decreto ministeriale 29 ottobre 1957 e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente:
"Art. 14" Le giocate
vincenti sono di norma di cinque categorie. Alla prima categoria appartengono
quelle in zonale custoditi nell'archivio, alla decisione dei reclami
tempestivamente presentati, redigendone verbale e disponendo le necessarie
variazioni al numero di giocate vincenti in prima verifica.
I
reclami accolti e quelli respinti devono essere pubblicati nel Bollettino
ufficiale.
Le
Commissioni di Zona possono trasmettere i reclami che appaiono di non pronta e
agevole decisione alla Commissione Centrale prevista dall'art.16. Tale procedura
deve essere eseguita in ogni caso per i reclami presentati senza la scheda
convalidata. Qualora il giocatore abbia omesso di allegare al reclamo la scheda
convalidata, egli dovrà, a pena di decadenza da ogni diritto, farla pervenire al
competente ufficio dell'Ente gestore entro e non oltre il ventesimo giorno dalla
data del concorso.
Art. 16 - Presso la sede dell'Ente gestore in Roma, è istituita una Commissione Centrale composta da un Magistrato dell'Ordine Giudiziario o Amministrativo di grado superiore al quinto, o qualifica corrispondente, che la presiede, dal Direttore Centrale per i Rapporti con Enti Esterni e da due Dirigenti rispettivamente del Ministero dell'Interno e della Ragioneria Generale dello Stato. In caso di impedimento o di assenza del Direttore Centrale per i Rapporti con Enti esterni partecipa, in sua sostituzione, il Dirigente della Divisione concorsi pronostici. In caso di impedimento o di assenza del Magistrato, presiede la Commissione il Direttore Centrale per i Rapporti con Enti Esterni o chi lo sostituisce. Assolve le mansioni di segretario, un funzionario della carriera direttiva della Direzione Centrale per i Rapporti con Enti Esterni. La Commissione Centrale, sulla scorta dei dati concernenti la riscossione delle poste, stabilisce l'importo del montepremi e, in base al numero delle giocate riscontrate vincenti dalle Commissioni di Zona, determina il numero complessivo di tali giocate, nonché le quote da pagare alle giocate stesse, a seconda delle categorie di appartenenza.
Art. 17 - La Commissione Centrale ha altresì il compito di esaminare i reclami per qualsiasi motivo proposti dai giocatori ed in particolare modo i reclami non decisi dalle Commissioni di zona di cui all'ultimo comma dell'art.15. In merito a questi ultimi reclami le decisioni della Commissione Centrale debbono essere adottate entro trenta giorni dalla data del concorso e debbono essere pubblicate nel primo Bollettino ufficiale immediatamente susseguente. Nel caso in cui nessun reclamo sia stato trasmesso alla Commissione Centrale, la quota dei premi assegnata ad ogni giuocata vincente è definitiva. Esistendo invece uno o più reclami di cui innanzi, in attesa delle decisioni della Commissione Centrale, il calcolo delle quote unitarie dei premi è effettuato comprendendo provvisoriamente tra le giocate vincenti anche quelle su cui vertono reclami, il premio delle quali viene però accantonato per essere successivamente attribuito ad esse in caso di accoglimento del reclamo. Qualora tutti i reclami siano accolti, le quote di premio diventano definitive. Se uno o più reclami siano respinti, si attende il decorso dei termini fissati nell'ultimo comma del presente articolo, dopo di che, se nessun giudizio è stato promosso, si procede al riparto del premio o dei premi tra le giocate vincenti definitive. Qualora invece sia stato promosso giudizio, il premio o i premi rimangono accantonati fino all'esito definitivo del giudizio stesso. Trascorsi settantacinque giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dei dati della Commissione Centrale cesserà per l'Ente Gestore ogni obbligo di ulteriore conservazione delle matrici elettroniche di ogni singolo concorso, fatta eccezione per quelle relative ai reclami non accolti. Ogni diritto è esercitato in giudizio, innanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria, entro i sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione dell'esito del reclamo di cui all'art.15. Resta ferma l'esperibilità dell'azione giudiziaria ordinaria, anche in mancanza del previo esperimento del reclamo, entro i sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione del Bollettino ufficiale dei vincenti.
Art. 18 - Il pagamento dei premi verrà effettuato, a favore ed a spese dell'esibitore della scheda, con le modalità stabilite dall'Ente gestore e pubblicate nel Bollettino ufficiale. Ugualmente sono stabilite dall'Ente gestore e pubblicate nel Bollettino ufficiale le modalità di pagamento dei premi conseguiti su schede sistemistiche a caratura. Il pagamento dei premi avverrà previo ritiro della scheda escluso qualsiasi equipollente. I vincitori decadono da ogni diritto alla riscossione dei premi se non ne richiedano il pagamento nel termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione del Bollettino ufficiale degli estremi della scheda vincente.
Art. 19 - La partecipazione al concorso implica la piena conoscenza del presente regolamento e l'accettazione incondizionata delle norme in esso contenute. Il foro competente per territorio in ogni controversia relativa alla partecipazione al concorso è quello di Roma.